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Confederazione Sindacale Sarda

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Confederazione Sindacale Sarda

Decreto-Legge 11 aprile 2025,

n.48


A seguito della conferenza sul Decreto Sicurezza 2025 tenuta presso la nostra sede di Via Marche 9, il 19 Giugno 2025, abbiamo ritenuto consono condividere con voi le nostre osservazioni a riguardo.

Relazione sulle Osservazioni della Corte di
Cassazione sul Decreto Sicurezza 2025 (D.L.
n. 48/2025)

A cura de S' Assotziu Cunsumadoris Sardigna, della Confederazione Sindacale
Sarda e de S' ufiziu Istudius g.m Angioy- CSS

Introduzione

L'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, organo interno con il compito di

fornire direttive interpretative e di coordinamento giurisprudenziale, ha recentemente pubblicato

una dettagliata relazione (Relazione 33/2025, depositata il 26 giugno 2025) sul "Decreto Sicurezza

2025" (D.L. n. 48/2025). Questo documento, sebbene non costituisca una pronuncia giudiziaria

vincolante della Corte di Cassazione, rappresenta una "sonora bocciatura" del provvedimento,

evidenziando numerose e gravi criticità sia nel metodo di approvazione che nel merito delle sue

disposizioni. Le osservazioni del Massimario si allineano e rafforzano le preoccupazioni già

espresse da costituzionalisti, dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e dall'Associazione

Nazionale Magistrati (ANM), delineando chiari "profili di incostituzionalità" e gravi problemi per

la tenuta del sistema giuridico italiano.

1. Il Ruolo dell'Ufficio del Massimario nel Contesto Normativo

L'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione ha la funzione di studiare le nuove

normative e l'orientamento della giurisprudenza, fornendo ai magistrati e agli operatori del diritto

strumenti di interpretazione e analisi. La sua relazione su un decreto-legge, sebbene non abbia

valore di sentenza, anticipa le possibili problematiche che potrebbero emergere nell'applicazione

pratica della legge e i temi che potrebbero essere oggetto di ricorso in Cassazione o di questioni di

legittimità costituzionale. Attraverso questa relazione, il Massimario intende:

• Valutare la conformità delle nuove disposizioni ai principi costituzionali e del diritto

sovranazionale.

• Sottolineare le incertezze interpretative delle nuove fattispecie di reato e delle aggravanti.

• Prevedere le criticità nell'armonizzazione delle nuove norme con il sistema giuridico

preesistente.

• Fornire un orientamento per la futura giurisprudenza.

2. Aree di Rilievo e Criticità Segnalate dall'Ufficio del Massimario

La relazione del Massimario ha analizzato approfonditamente il Decreto Sicurezza 2025, rilevando
numerosi passaggi critici che "mettono in discussione la legittimità costituzionale" del
provvedimento. Le principali aree di attenzione includono:

2.1 Critiche al Metodo Legislativo: Mancanza di Urgenza e Disomogeneità

L'Ufficio del Massimario ha fortemente censurato il metodo di
approvazione del decreto, sottolineando la "mancanza dei presupposti costituzionali dei casi straordinari di necessità e
urgenza" richiesti dall'Articolo 77 della Costituzione per l'adozione di un decreto-legge. La
relazione evidenzia come il testo del decreto sia "del tutto sovrapponibile" a una proposta di legge
già in discussione parlamentare, rendendo evidente un "aggiramento deliberato del procedimento
legislativo ordinario" e l'utilizzo del decreto-legge come "scorciatoia politica". Viene inoltre
criticata l'"estrema disomogeneità dei contenuti del testo", che comprende materie eterogenee non
legate da un filo conduttore di urgenza, indebolendo ulteriormente la giustificazione emergenziale.
Infine, a livello di organismi internazionali, si sono espressi in termini critici: - l'OSCE, Ufficio
per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani, espressosi sull'originario d.d.l. sicurezza,
secondo cui "[n]el complesso, il disegno di legge evidenzia diverse criticità che potrebbero
ostacolare l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, tra cui il divieto di
maltrattamento e i diritti alla libertà e alla sicurezza della persona, le libertà di riunione pacifica, di
espressione e di movimento, nonché i diritti ad un processo equo e al rispetto della vita privata e
familiare, tra gli altri»;
- l'Alto commissariato per i diritti umani dell'O.N.U. espressi sull'indomani del varo del decreto
sicurezza, tramite i suoi special rapporteurs, in un documento pubblicato il 14 aprile 2025 (che
segue altro documento già adottato nel dicembre 2024 sul d.d.l. sicurezza), ove si esprime
particolare preoccupazione in relazione alla decisione del governo italiano di trasformare il
disegno di legge in materia di sicurezza in un decreto d'emergenza, aggirando lo scrutinio
parlamentare e il dibattito pubblico; lo stesso documento, quanto al merito del provvedimento,
rappresenta il rischio di colpire eccessivamente gruppi specifici, come minoranze etniche,
migranti e rifugiati, potenzialmente causa di discriminazioni e violazioni di diritti umani.

2.2 Principio di Tassatività e Offensività della Norma Penale

La relazione solleva dubbi sulla tassatività e offensività di alcune nuove norme penali. In

particolare, la Cassazione ha espresso perplessità sulla criminalizzazione dei blocchi stradali e

ferroviari, affermando che il reato rischia di punire "comportamenti che molto spesso sono costituiti

da riunioni pacifiche e atti di resistenza passiva", incidendo "profondamente sull'attività di protesta"

e sulla libertà di manifestare il proprio pensiero. Viene inoltre evidenziato come non sia chiaro se il

reato si applichi solo a blocchi totali e prolungati o anche a condotte che rendano "solo più

difficoltoso il passaggio", introducendo ambiguità interpretative.

2.3 Proporzionalità della Pena e Diritti Fondamentali

Un aspetto centrale della "bocciatura" riguarda la sproporzione delle pene introdotte o inasprite.

La relazione del Massimario rileva che le sanzioni previste dal decreto "non sono adeguate ai reati

contestati", risultando "eccessive rispetto alla gravità del fatto". Si sottolinea il rischio di "manifesta

irragionevolezza" e di violazione del principio di proporzionalità, con pene che possono "aprire la

strada a una possibile violazione di plurimi principi di costituzionalità in materia penale". Questa

criticità è stata evidenziata in riferimento a diverse disposizioni, tra cui l'inasprimento delle sanzioni

per violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento in manifestazioni.

2.4 Impatto sui Gruppi Vulnerabili e Diritti Umani Internazionali

Il Massimario ha rilevato criticità anche sulle norme che riguardano i gruppi vulnerabili. In

particolare, viene criticata la facoltatività del rinvio dell'esecuzione della pena per le donne in

gravidanza o madri di figli piccoli (Art. 15), che potrebbe portare i neonati a rimanere in carcere, in

contrasto con la tutela della famiglia e dell'infanzia garantita dalla Costituzione (Art. 31) e dalla

Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia. Questo solleva seri dubbi sulla conformità del decreto

con gli standard costituzionali e internazionali sui diritti umani.

2.5 Coerenza con il Diritto dell'Unione Europea

Riguardo alla criminalizzazione della cannabis-light (Art. 18), la relazione del Massimario ha

sottolineato che questa misura "sembra impedire la libera circolazione di una merce all'interno

dell'Unione Europea in spregio al principio del mutuo riconoscimento e in rilevato difetto di

esigenze imperative". Viene evidenziata la mancanza di "evidenze scientifiche che provino" la

pericolosità di tali prodotti, suggerendo una potenziale incompatibilità con il diritto dell'UE.

2.6 Effetti sull'Amministrazione della Giustizia

Le osservazioni del Massimario, in linea con quelle del CSM e dell'ANM, prefigurano un aumento

del carico di lavoro per il sistema giudiziario dovuto all'introduzione di numerose nuove

fattispecie penali e all'inasprimento delle pene, contribuendo a quella che viene definita "ipertrofia

penalistica". Sebbene la relazione non sia un atto amministrativo, essa evidenzia come

l'applicazione di norme così ampie e severe possa gravare ulteriormente su carceri già sovraffollate

e su un sistema giudiziario in difficoltà.

2.7 In merito all’articolo 31 del Decreto Legge Sicurezza

Sembra meritevole di approfondita riflessione l'estensione del meccanismo delle garanzie

funzionali anche alle condotte di direzione e organizzazione di associazioni con finalità di

terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, primo

comma, cod. pen.): tale previsione introduce, infatti, un assoluto inedito nel panorama penalistico di

riferimento, posto che la direzione e organizzazione delle predette associazioni è fenomeno ben

diverso, più grave e più pericoloso rispetto alla già sperimentata possibilità di "infiltrazione" - id

est: le "ordinarie" operazioni sotto copertura - giustificabile al livello di mera partecipazione. La

scriminante potrebbe apparire sproporzionata - se non addirittura disfunzionale - rispetto alle

esigenze da perseguire e potrebbe suscitare dubbi di illegittimità costituzionale, nella misura in cui

sembra consentire l'organizzazione e direzione di associazioni vietate ai sensi dell'art. 18 Cost.

Conclusioni

La relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione sul Decreto Sicurezza 2025

costituisce un'analisi tecnica di altissimo livello che, pur non essendo una sentenza, prefigura con

forza le future sfide legali che il provvedimento potrebbe affrontare. Le sue critiche, concentrate

sulla metodologia legislativa, sulla proporzionalità e tassatività delle pene, e sull'impatto sui diritti

fondamentali e sul diritto dell'Unione Europea, forniscono una base solida per potenziali ricorsi alla

Corte Costituzionale. L'influenza del Massimario si manifesterà nell'orientamento della

giurisprudenza futura, che sarà chiamata a bilanciare le esigenze di sicurezza con le garanzie

costituzionali, cercando di mitigare gli "arbitri per i cittadini" e di riaffermare i principi di legalità,

proporzionalità e offensivista nel diritto penale italiano.

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